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mercoledì, Gennaio 14, 2026

Modificata la Legge Regionale che disciplina le strutture ricettive. Tre strutture al massimo perchè l’attività possa essere considerata “occasionale”

L’articolo 69 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023 – 2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 30.12.2022, ha modificato la Legge Regionale n. 11/1999 “Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” . Il focus è la definizione del liminte per cui l’attività può essere considerata in forma non imprenditoriale: La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale”La modifica introdotta consente  quindi di affiancare alla forma di gestione imprenditoriale, originariamente prevista dalla norma sostituita, la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) ammettendola nei riguardi di soggetti senza organizzazione in forma di impresa nel limite massimo di tre immobili abitativi da destinare agli affitti a turisti. Al tempo stesso chiarisce che non c’è un numero minimo per svolgerla in forma imprenditoriale. La nuova formulazione del comma consente quindi entrambe le forme di gestione, imprenditoriale e non imprenditoriale, quest’ultima nel limite dei tre immobili ubicati nel territorio regionale.

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