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mercoledì, Gennaio 14, 2026

Superbonus e bonus edilizi, migliaia di aziende pugliesi in fuorigioco. L’attestazione Soa necessaria anche per i lavori privati. Si rischia lo stop

Si prevede un anno molto difficile per l’edilizia. I lavori di riqualificazione energetica sono stretti da tempo in un collo di bottiglia. Uno studio del data analys davide Stasi lo afferma per la valutazione di quanto evidente non solo sul territorio salentino: “Non bastassero le procedure lunghe e farraginose tra autorizzazioni e varianti – dice Stasi– le asseverazioni sul rispetto dei requisiti tecnici, nonché quelle di congruità sulla spesa sostenuta per arrivare poi al visto di conformità necessario ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura. Oltre alla crescente difficoltà di trovare aziende edili disposte ad accollarsi il costo dei lavori, ora già molte ditte non potranno nemmeno più effettuarli. È stata introdotta, infatti, un’ulteriore stretta: l’attestazione Soa, già obbligatoria per gli appalti pubblici di importo superiore ai 150mila euro, è necessaria anche per i lavori privati per poter fruire dei bonus se di importo superiore ai 516mila euro”.

La novità, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, si pone l’obiettivo di aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano i lavori incentivati, considerato l’ingente ammontare delle risorse pubbliche investite dallo Stato.

L’ attestato rilasciato da una «società organismo di attestazione», soggetto privato ma vigilato dall’Anac (acronimo di «Autorità nazionale anticorruzione») era peculiarità delle sole aziende impegnate in opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro.

In Puglia, si contano ben 46.111 imprese nei registri delle camere di commercio, di cui 17.474 hanno sede legale nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani; 4.994 in quella di Brindisi; 7.334 in quella di Foggia; 10.704 in quella di Lecce e 5.605 in quella di Taranto. Dall’analisi delle attestazioni presenti nel portale gestito dall’Anac, risultano circa 5mila aziende in possesso dell’attestazione, ma tra queste figurano anche quelle che non hanno più rinnovato il documento che ha una validità quinquennale oppure quelle che sono ormai in liquidazione.

«Per il rilascio della qualificazione Soa – spiega Davide Stasi – viene dapprima verificata una lunga serie di requisiti, come, ad esempio, la regolarità contributiva previdenziale, oltre al rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e interdittiva antimafia. Ma si eseguono anche verifiche sulla capacità economica, misurando i lavori effettuati in passato, le attrezzature, il personale dipendente e non solo. Tagliando corto, è sostanzialmente impossibile che un’impresa appena costituita o improvvisata possa ottenere una qualificazione Soa».

Il semestre in corso è considerato come periodo transitorio durante il quale le imprese esecutrici devono, al momento dell’affidamento dei lavori, dimostrare il possesso o la stipula di un contratto con una Soa. Ma l’avvio della procedura per ottenere l’attestazione non garantisce l’esito finale. Anzi, è tutt’altro che scontato. Così, le imprese che adesso stanno rispettando il nuovo adempimento semplicemente avendo avviato l’iter per qualificarsi, a luglio, quando sarà obbligatoria la Soa vera e propria, potrebbero finire in fuorigioco. L’attestazione – fa notare il data analyst – non è una certificazione di qualità o di sicurezza che, di solito, prevede un percorso alla fine del quale è comunque possibile certificarsi. Per la Soa, invece, se mancano i requisiti, non è possibile conseguire l’attestazione. Senza requisiti e attestazione, il rischio è che a pagarne le conseguenze siano i committenti, che perderebbero le detrazioni. L’unica difesa può essre quella di fare delle verifiche già adesso: assieme al contratto che avvia la procedura per il rilascio della Soa, bisognerà controllare che l’impresa abbia un curriculum compatibile con l’attestazione. Sono salvi solo i contratti relativi a interventi avviati e in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e i contratti i cui lavori non erano avviati al 21 maggio, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata prima di quella data».

 

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